ARBITRATO L'arbitrato è un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie, civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente scelti dalle parti, i quali producono una loro pronuncia, il lodo, che ha efficacia vincolante per le parti. Nell'ordinamento italiano si distinguono due forme di arbitrato: l'arbitrato rituale (disciplinato dal codice di procedura civile agli artt. 806-840), e l'arbitrato irrituale o libero che trova la sua disciplina nella regolamentazione data dalle parti. Nel caso dell'arbitrato rituale il lodo potrà, previa omologa del giudice, ottenere l'efficacia di titolo esecutivo; la decisione emessa in seguito ad arbitrato irrituale, invece, pur essendo vincolante per le parti avrà esclusivamente efficacia negoziale.
I vantaggi dell’arbitrato
Procedimento
Il procedimento segue le norme del codice di procedura civile (artt. 806 ss.) e quelle del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari.
Per ricorrere alla procedura arbitrale è necessario che le parti abbiano inserito nei loro contratti un’apposita clausola (clausola compromissoria), ovvero stipulino un compromesso a controversia già insorta, oppure che una parte faccia domanda di arbitrato alla Camera Arbitrale.
L’arbitro viene nominato, se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, dal Consiglio arbitrale.
Il procedimento si conclude, entro 180 giorni dalla costituzione del Tribunale arbitrale, con il deposito del lodo.
Il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria (art. 824 bis cpc).
Il lodo diventa esecutivo con decreto del Tribunale (art. 825 cpc).
Sede Camera Arbitrale : Largo Carlo Felice,72 - 09124 Cagliari -
Art. 806.
(Controversie arbitrabili)
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
Art. 807.
(Compromesso)
Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
Art. 808.
(Clausola compromissoria)
Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.
La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.
808-ter.
(Arbitrato irrituale)
Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.
Art. 811.
(Sostituzione di arbitri)
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto e' stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 809.
(Numero degli arbitri)
Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.
Art. 810.
(Nomina degli arbitri)
Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non e' manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o piu' arbitri e' demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
Art. 822.
(Norme per la deliberazione)
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita'.
Art. 823.
(Deliberazione e requisiti del lodo)
Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3) l'indicazione delle parti;
4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l'esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.
Art. 824.
(Originali e copie del lodo)
Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu' originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
824-bis.
(Efficacia del lodo)
Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.
Art. 825.
(Deposito del lodo)
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
Clausola arbitrato Rituale
Clausola arbitrato Irrituale
Tariffario Camera Arbitrale - CCIAA Cagliari
Nomina Arbitro