Conciliazione Sardegna - Cagliari


Conciliazione in materia di consumo . Energia, Gas e Sistema idrico


Dal 1 gennaio 2017 il cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice. Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria.

L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere.

Requisiti necessari ed elementi peculiari della procedura:

  • il servizio sarà fruibile dagli utenti domestici e non e anche dai cosiddetti prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica);
    è previsto l'obbligo partecipativo degli operatori, fatti salvi giustificati motivi;

  • precedentemente dovrà effettuarsi un reclamo scritto al fornitore, che rappresenta una sorte di primo livello nella piramide della procedura contenziosa (seguono al secondo livello il tentativo obbligatorio di conciliazione ed al terzo livello la decisione dell'Autorità giurisdizionale adita, qualora non si raggiunga l'accordo conciliativo);

  • successivamente al reclamo, trascorsi cinquanta giorni senza l'ottenimento di una risposta, ovvero se questa vada intesa come non esaustiva e/o soddisfacente, si potrà proporre la domanda di conciliazione, comunque entro il limite massimo di un anno dall'invio del reclamo;


  • la procedura dovrà concludersi entro 90 giorni;


  • l'obbligo informativo all'utente finale circa le modalità per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione è affidato in primo luogo all'esercente la vendita, che lo effettua mediante: indicazione nel proprio sito web, nel contratto di fornitura ed, infine, nella risposta al reclamo proposto;


  • lo svolgimento del primo incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dal deposito dell'istanza e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti;


  • si considererà soddisfatta la condizione di procedibilità anche qualora il primo incontro si concludesse per mancato accordo o per mancata partecipazione di una delle parti;


  • ciò non toglie che in tal caso siano possibili eventuali sanzioni nei confronti dell'operatore inadempiente, posto l'obbligo partecipativo previsto in capo a quest'ultimo;


  • lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà comunque precludere - come già previsto per la mediazione civile e commerciale - di adire l'autorità giudiziale al fine di ottenere provvedimenti di natura cautelare ed urgente;


  • nel caso in cui l'utente documenti la sospensione della fornitura per una fattura contestata tempestivamente con il reclamo, la fissazione del primo incontro dovrà avvenire entro 15 giorni dalla domanda (anziché i 30 normalmente previsti), ma non prima di 5 giorni dalla relativa comunicazione alle parti (anziché 10) e la parte non potrà chiedere il rinvio dell'incontro, facoltà invece possibile in tutti gli altri casi.